Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dopo una serie di modifiche e di rinvii dovuti principalmente all’incertezza legata all’emergenza sanitaria, è entrato definitivamente in vigore nella sua interezza dallo scorso 15 luglio 2022.
Le norme introdotte dal Codice della Crisi si fondano sul presupposto che tutte le imprese – indipendentemente dalla loro forma giuridica e dimensione, pertanto anche le ditte individuali – devono adottare le misure minime per intercettare con adeguato anticipo i segnali di una eventuale crisi.
In particolare sono state introdotte una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
Per la prima volta, gestire l’impresa con approccio forward looking – cioè in ottica prospettica, previsionale –, da buona pratica gestionale appannaggio fino a oggi di un numero limitato di imprese ben organizzate, diventa ora obbligo di legge.
Spostandoci brevemente sul piano normativo, vale la pena di riportare il 2° comma dell’art. 2086 del Codice Civile, introdotto dal Codice della Crisi:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
In questa nuova formulazione, dunque, l’art. 2086 pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva una serie di obblighi:
il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi; | |
il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; | |
l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone periodicamente l’adeguatezza. |
Nonostante non esista, al momento, una precisa indicazione di quale sia l’assetto più adeguato per una impresa, sulla base della sua natura e dimensione, occorre tuttavia attivarsi quanto prima per non incorrere in pesanti responsabilità.
Normalmente si considera che l’obiettivo imposto dall’art. 2086 c.c. possa essere raggiunto attraverso una serie di misure minime, da adattare volta per volta alla singola realtà, quali:
la stesura di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità; | |
l’istituzione di un’adeguata pianificazione finanziaria, con previsioni di incassi e pagamenti di almeno i 6 mesi successivi; | |
la stesura di bilanci di previsione (budget mensili e piani triennali) per analizzare gli scostamenti con i dati consuntivi; | |
il calcolo di indicatori patrimoniali, economici e finanziari, sia consuntivi sia preventivi; | |
l’analisi dei principali rischi che incombono sull’impresa e che possono in futuro compromettere la continuità aziendale (risk management); | |
il monitoraggio del superamento delle soglie relative a eventuali mancati pagamenti nei confronti dei cosiddetti “creditori istituzionali” (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione); | |
la formalizzazione di report interni da elaborare periodicamente e da conservare agli atti anche ai fini di prova; | |
l’utilizzo della Balanced Scorecard quale strumento di misurazione dell’efficacia della strategia aziendale attraverso il monitoraggio dei principali KPI aziendali. |
Le attività da porre in essere sono diverse e vanno adattate alla singola realtà, in considerazione della dimensione dell’impresa e della tipologia di attività svolta.
In ogni caso, anche nelle imprese più piccole – come le ditte individuali, anch’esse tenute al rispetto dell’art. 2086, 2° comma – è necessario adottare adeguati strumenti a supporto delle suddette verifiche, quali ad esempio:
la predisposizione di bilanci infrannuali, con cui l’impresa potrà verificare i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente; | |
la costruzione di un budget economico, in cui vengano evidenziate alcune grandezze fondamentali per la verifica del raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione (MOL e Reddito operativo); | |
la costruzione di un budget di tesoreria, in cui vengano rappresentate le entrate e le uscite finanziarie attese dell’impresa nei successivi 6-12 mesi, e venga di conseguenza testata la sua capacità di far fronte agli impegni finanziari programmati. |
Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante in quanto il Codice della Crisi punta molto sul concetto di sostenibilità del debito, specificando che la stessa debba essere effettuata per almeno i 6 mesi successivi; in tal senso il budget di tesoreria consente all’imprenditore di verificare l’andamento delle disponibilità liquide (o del deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione di uno dei principali e più utilizzati indici di bancabilità di un’impresa – il DSCR ovvero Debt Service Coverage Ratio –, non sempre facilmente calcolabile se non si possiedono le opportune competenze e gli opportuni strumenti di calcolo.
Occorre sottolineare, inoltre, che questa spinta legislativa verso un approccio previsionale, o forward looking, deve necessariamente essere letto anche in funzione dell’entrata in vigore – dallo scorso 30 giugno 2021 – delle nuove linee guida dell’EBA (European Banking Authority), in base alle quali le Banche valuteranno il merito creditizio non più sulle garanzie prestate – viste ormai come ultima risorsa per fare fronte all’eventuale insolvenza del creditore – ma su piani economico-finanziari prospettici credibili e ben documentati, che le imprese saranno pertanto tenute a presentare se vogliono dialogare con la Banca.
Questo recente orientamento del sistema bancario non fa dunque che rafforzare il nuovo Codice della Crisi nel sottolineare l’importanza, per tutte le imprese a prescindere dalla loro forma e dimensione, di operare un cambiamento radicale nella loro cultura finanziaria e di adottare una serie di misure volte all’implementazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che possa ragionevolmente ritenersi adeguato.
Un approccio come quello sinora prospettato nel presente contributo, si ritiene che nel suo insieme consenta di monitorare agevolmente gli obiettivi da raggiungere, le azioni/correzioni da intraprendere e le risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità dell’impresa, nonché a sostenerne eventualmente la crescita.
Da ultimo è opportuno ricordare che se gli amministratori non operano al fine di predisporre gli adeguati assetti, si è in presenza di un grave inadempimento.
Gli amministratori stessi potrebbero essere chiamati a rispondere col proprio patrimonio per il mancato pagamento dei debiti dell’impresa qualora, non avendo adottato adeguati assetti, non siano stati in grado di vigilare sull’arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati tempestivamente per affrontarla.
È pertanto quanto mai opportuno che l’imprenditore, se non l’ha già fatto, si attivi in tempi brevi per valutare attentamente – insieme a un Consulente specializzato – le azioni da intraprendere e la strumentazione minima di cui dotarsi per ottemperare agli obblighi di legge; obblighi che – vorremmo sottolineare – possono anche essere letti come una preziosa opportunità di analizzare a fondo il proprio modello di business ed eventualmente di rivedere, con una logica più lungimirante, i presupposti e le scelte strategiche che ne costituiscono la base.